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Applicazione

Testo della pubblicazione citata

Fedlex – Convenzione COLREG (stato 29 gennaio 2024)

a) Le presenti regole s’applicano a tutte le navi in alto mare e in tutte le acque con esso comunicanti e accessibili alle navi di mare.

b) Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali, emanate dalle autorità competenti, riguardo alla navigazione nelle rade, nei porti, sui fiumi, sui laghi oppure sulle idrovie della navigazione interna, comunicanti con l’alto mare e accessibili alle navi di mare. Nondimeno, queste prescrizioni speciali devono essere conformi per quanto possibile alle presenti regole.

c) Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali emanate dal governo di uno Stato per aumentare il numero dei fanali di posizione, dei segnali luminosi, dei segnali o segnali acustici utilizzabili dalle navi da guerra e dalle navi in convoglio oppure per aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi o segnali utilizzabili dalle navi intente alla pesca e costituenti una flottiglia da pesca. Questi fanali di posizione, segnali luminosi, segnali o segnali acustici supplementari devono, per quanto possibile, essere tali da non poterli confondere con qualsiasi altro fanale o segnale autorizzato per altro nelle presenti regole.»

d) L’Organizzazione può adottare dispositivi di separazione del traffico ai fini delle presenti regole.

e) Ogni qualvolta un governo considera che una nave di costruzione speciale o adibita ad operazioni speciali non può conformarsi a tutte le disposizioni di una qualsiasi regola, per quanto concerne il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali e dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, questa nave deve conformarsi a quelle altre disposizioni concernenti il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, le quali, secondo il parere del governo interessato, permettono, in questi casi, di conformarsi per quanto possibile alle presenti regole.

IMO COLREG 1972Testo ufficiale

Testo integrale della regola, riprodotto dalla fonte ufficiale indicata di seguito.

a) Le presenti regole s’applicano a tutte le navi in alto mare e in tutte le acque con esso comunicanti e accessibili alle navi di mare. b) Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali, emanate dalle autorità competenti, riguardo alla navigazione nelle rade, nei porti, sui fiumi, sui laghi oppure sulle idrovie della navigazione interna, comunicanti con l’alto mare e accessibili alle navi di mare. Nondimeno, queste prescrizioni speciali devono essere conformi per quanto possibile alle presenti regole. c) Nessuna disposizione delle presenti regole può ostacolare l’applicazione di disposizioni speciali emanate dal governo di uno Stato per aumentare il numero dei fanali di posizione, dei segnali luminosi, dei segnali o segnali acustici utilizzabili dalle navi da guerra e dalle navi in convoglio oppure per aumentare il numero dei fanali di posizione, segnali luminosi o segnali utilizzabili dalle navi intente alla pesca e costituenti una flottiglia da pesca. Questi fanali di posizione, segnali luminosi, segnali o segnali acustici supplementari devono, per quanto possibile, essere tali da non poterli confondere con qualsiasi altro fanale o segnale autorizzato per altro nelle presenti regole.» d) L’Organizzazione può adottare dispositivi di separazione del traffico ai fini delle presenti regole. e) Ogni qualvolta un governo considera che una nave di costruzione speciale o adibita ad operazioni speciali non può conformarsi a tutte le disposizioni di una qualsiasi regola, per quanto concerne il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali e dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, questa nave deve conformarsi a quelle altre disposizioni concernenti il numero, il luogo, la portata o il settore di visibilità dei fanali o dei segnali, come anche l’impianto e le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione sonora, le quali, secondo il parere del governo interessato, permettono, in questi casi, di conformarsi per quanto possibile alle presenti regole.
Testo originale in inglese
(a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters connected therewith navigable by seagoing vessels. (b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules made by an appropriate authority for roadsteads, harbors, rivers, lakes or inland waterways connected with the high seas and navigable by seagoing vessels. Such special rules shall conform as closely as possible to these Rules. (c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special rules made by the Government of any State with respect to additional station or signal lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding under convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These additional station or signal lights, shapes or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for any light, shape or signal authorized elsewhere under these Rules. (d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization for the purpose of these Rules. (e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signaling appliances, as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these Rules in respect to that vessel.

Ottica STCW della guardia in plancia

Le Regole 4–10 valgono in ogni condizione di visibilità.

Le Regole 11–18 richiedono navi in vista; la Regola 19 riguarda navi non in vista in un'area di visibilità ridotta o nelle sue vicinanze.

Costruisci il quadro del traffico con vista, udito, radar/ARPA e contesto cartografico.

Non lasciare che l'AIS o un rilevamento isolato sostituiscano l'osservazione sistematica.

Dopo la manovra, continua a controllare rilevamento, distanza, CPA/TCPA e distanza di passaggio finché l'altra nave non è definitivamente passata e libera.

Punti chiave d'esame

Inizia ogni scenario classificando l'incontro: raggiungimento, rotte opposte, rotte incrociate, canale stretto, separazione del traffico o visibilità ridotta.

Fra navi in vista, ogni nave che ne raggiunge un'altra deve tenersi discosta finché non l'abbia definitivamente passata e lasciata libera.

La Regola 13 prevale sulle Sezioni I e II della Parte B; non annulla le altre parti del Regolamento.

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