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38

Esenzioni

La regola 38 prevede esenzioni temporanee e permanenti per le navi ammissibili conformi al Regolamento del 1960 e costruite, o giunte allo stadio di costruzione corrispondente, prima dell’entrata in vigore del Regolamento del 1972. I numeri 4 e 9 indicano i periodi transitori originari di quattro e nove anni; ∞ indica solo le esenzioni permanenti espressamente elencate. La sola età della nave non conferisce un’esenzione generale.

Testo della pubblicazione citata

Fedlex – Convenzione COLREG (stato 29 gennaio 2024)

Nella pubblicazione svizzera di base la disposizione sulle esenzioni reca per errore il numero 37. Il suo numero nel regolamento internazionale è 38; il testo della disposizione è riprodotto senza modifiche.

Qualsiasi nave (o categoria di navi) che soddisfa alle prescrizioni delle regole internazionali del 1960 per prevenire gli abbordi in mare e che sia stata impostata oppure che si trova in uno stadio di costruzione equivalente, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, può beneficiare delle esenzioni seguenti che si applicano a detto regolamento:

a) Impianto dei fanali la cui portata luminosa è prescritta nella regola 22: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente Regolamento.

b) Impianto dei fanali i cui colori sono prescritti nella sezione VII dell’allegato I del presente regolamento: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

c) Cambiamento del luogo dei fanali risultante dal passaggio dalle misure britanniche al sistema metrico e dall’arrotondamento delle cifre delle misure: esenzione permanente.

d) i) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I esenzione permanente.

ii) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo di navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I del presente regolamento: nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

e) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero risultante dalle prescrizioni della sezione 2 b) dell’allegato I nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

f) Cambiamento del luogo dei fanali laterali risultante dalle prescrizioni delle sezioni 2 (g) e 3 (b) dell’allegato I nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

g) Specificazione del materiale di segnalazione sonora prescritto nell’allegato III nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

h) Cambiamento di collocazione dei fanali visibili a giro d’orizzonte derivante dalle prescrizioni della sezione 9 b) dell’Allegato I al presente Regolamento: esenzione permanente.

IMO COLREG 1972Testo ufficiale

Testo integrale della regola, riprodotto dalla fonte ufficiale indicata di seguito.

Nella pubblicazione svizzera di base la disposizione sulle esenzioni reca per errore il numero 37. Il suo numero nel regolamento internazionale è 38; il testo della disposizione è riprodotto senza modifiche.

Qualsiasi nave (o categoria di navi) che soddisfa alle prescrizioni delle regole internazionali del 1960 per prevenire gli abbordi in mare e che sia stata impostata oppure che si trova in uno stadio di costruzione equivalente, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, può beneficiare delle esenzioni seguenti che si applicano a detto regolamento: a) Impianto dei fanali la cui portata luminosa è prescritta nella regola 22: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente Regolamento. b) Impianto dei fanali i cui colori sono prescritti nella sezione VII dell’allegato I del presente regolamento: quattro anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. c) Cambiamento del luogo dei fanali risultante dal passaggio dalle misure britanniche al sistema metrico e dall’arrotondamento delle cifre delle misure: esenzione permanente. d) i) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo delle navi di lunghezza inferiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I esenzione permanente. ii) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero a bordo di navi di lunghezza uguale o superiore a 150 metri, risultante dalle prescrizioni della sezione 3 a) dell’allegato I del presente regolamento: nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. e) Cambiamento del luogo dei fanali di testa d’albero risultante dalle prescrizioni della sezione 2 b) dell’allegato I nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. f) Cambiamento del luogo dei fanali laterali risultante dalle prescrizioni delle sezioni 2 (g) e 3 (b) dell’allegato I nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. g) Specificazione del materiale di segnalazione sonora prescritto nell’allegato III nove anni a contare dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento. h) Cambiamento di collocazione dei fanali visibili a giro d’orizzonte derivante dalle prescrizioni della sezione 9 b) dell’Allegato I al presente Regolamento: esenzione permanente.
Testo originale in inglese
Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations may be exempted from compliance therewith as follows: (a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years after the date of entry into force of these Regulations. (b) The installation of lights with color specifications as prescribed in Section 7 of annex I to these Regulations, until four years after the date of entry into force of these Regulations. (c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric units and rounding off measurement figures, permanent exemption. (d) (i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than 150 m in length, resulting from the prescriptions of Section 3(a) of annex I to these Regulations, permanent exemption. (ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 m or more in length, resulting from the prescriptions of section 3(a) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (e) The repositioning of masthead lights resulting from the prescriptions of section 2(b) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions of sections 2(g) and 3(b) of annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (g) The requirements for sound signal appliances prescribed in annex III to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations. (h) The repositioning of all-round lights resulting from the prescription of section 9(b) of annex I to these Regulations, permanent exemption.

Metodo dei segnali

Stabilisci prima il contesto: manovra in vista, visibilità ridotta o soccorso.

Lo stesso fischio può significare cose molto diverse in un contesto diverso.

Controlla sia lo schema sia l'intervallo.

Nei segnali da nebbia la spaziatura temporale fa parte della regola, non solo la sequenza dei suoni.

Quando navi in vista si avvicinano e non comprendi le intenzioni o azioni dell’altra, o dubiti della sua manovra per evitare l’abbordaggio, emetti immediatamente almeno cinque suoni brevi e rapidi (Regola 34(d)).

Punti chiave d'esame

Tre suoni brevi significano macchine indietro, non un segnale da nebbia.

I segnali della Regola 35(a)–(f) hanno un intervallo massimo di 2 minuti; quelli di fonda e incaglio di (g)–(h), di 1 minuto.

I paragrafi (i)–(j) prevedono alternative per navi piccole.

Punti chiave

1

La Regola 38 consente solo le esenzioni tecniche elencate per navi ammissibili conformi alle regole del 1960, con chiglia impostata o costruzione equivalente prima del 15 luglio 1977. Non esenta dalle regole di governo e manovra.

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