Testo della pubblicazione citata
Fedlex – Convenzione COLREG (stato 29 gennaio 2024)
La pubblicazione svizzera riporta «Le navi con devono» al paragrafo d) i). Si tratta di un refuso: il testo originale inglese e quello francese prescrivono che le navi non devono utilizzare la zona di navigazione costiera nelle condizioni indicate. La citazione conserva il testo pubblicato.
a) La presente regola s’applica ai dispositivi di separazione del traffico adottati dall’Organizzazione e non esonera nessuna nave dagli obblighi imposti in virtù di una qualsiasi delle altre regole.
b) Le navi che navigano all’interno di un dispositivo di separazione del traffico devono:
i) seguire il corrispondente senso unico nella direzione generale del traffico per questa via;
ii) scostarsi in tutta la misura possibile dalla linea o dalla zona di separazione del traffico;
iii) normalmente, immettersi nel senso unico o uscirne soltanto alla fine del medesimo; nel caso in cui si immettono o ne escono lateralmente, le navi devono eseguire detta manovra in un angolo possibilmente assai ridotto rispetto alla direzione generale del traffico.
c) Le navi devono evitare per quanto possibile l’attraversamento di vie a senso unico; nondimeno, ove vi siano obbligate, l’attraversamento deve possibilmente avvenire seguendo una rotta che sia per quanto possibile perpendicolare alla direzione generale del traffico.
d) i) Le navi con devono utilizzare una zona di navigazione costiera quando possono, in tutta sicurezza, utilizzare la via di circolazione appropriata del dispositivo adiacente di separazione del traffico. Tuttavia, le navi di lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela e le navi durante la pesca possono utilizzare la zona di navigazione costiera;
ii) nonostante le disposizioni del paragrafo d) i), le navi possono utilizzare una zona di navigazione costiera per entrare od uscire da un porto, un’installazione o una struttura al largo, una stazione di pilotaggio o qualsiasi altro posto che si trovi all’interno della zona di navigazione costiera o per evitare un pericolo immediato.
e) Una nave, ad eccezione di quelle che attraversano un dispositivo o che si immettono o escono da un senso unico, non deve di norma penetrare in una zona di separazione o attraversare una linea di separazione salvo:
i) in caso d’urgenza, per evitare un pericolo immediato;
ii) per pescare in una zona di separazione.
f) Le navi che navigano vicino alle estremità di un dispositivo di separazione del traffico devono usare una vigilanza particolare.
g) Le navi devono evitare, in tutta la misura possibile, di gettare l’ancora all’interno di un dispositivo di separazione del traffico o nelle zone vicine alle estremità.
h) Le navi che non utilizzano un dispositivo di separazione del traffico devono scostarsene il più ampiamente possibile.
i) Le navi intente a pescare non devono ostacolare il passaggio delle navi che seguono una via a senso unico.
j) Le navi d’una lunghezza inferiore a 20 metri e le navi a vela non devono ostacolare il passaggio delle navi a propulsione meccanica che seguono una via a senso unico.
k) Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.
l) Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua operazioni di posa, riparazione o recupero di un cavo sottomarino all’interno di un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.
IMO COLREG 1972Testo ufficiale
Testo integrale della regola, riprodotto dalla fonte ufficiale indicata di seguito.
La pubblicazione svizzera riporta «Le navi con devono» al paragrafo d) i). Si tratta di un refuso: il testo originale inglese e quello francese prescrivono che le navi non devono utilizzare la zona di navigazione costiera nelle condizioni indicate. La citazione conserva il testo pubblicato.
a) La presente regola s’applica ai dispositivi di separazione del traffico adottati dall’Organizzazione e non esonera nessuna nave dagli obblighi imposti in virtù di una qualsiasi delle altre regole.
b) Le navi che navigano all’interno di un dispositivo di separazione del traffico devono:
i) seguire il corrispondente senso unico nella direzione generale del traffico per questa via;
ii) scostarsi in tutta la misura possibile dalla linea o dalla zona di separazione del traffico;
iii) normalmente, immettersi nel senso unico o uscirne soltanto alla fine del medesimo; nel caso in cui si immettono o ne escono lateralmente, le navi devono eseguire detta manovra in un angolo possibilmente assai ridotto rispetto alla direzione generale del traffico.
c) Le navi devono evitare per quanto possibile l’attraversamento di vie a senso unico; nondimeno, ove vi siano obbligate, l’attraversamento deve possibilmente avvenire seguendo una rotta che sia per quanto possibile perpendicolare alla direzione generale del traffico.
d) i) Le navi con devono utilizzare una zona di navigazione costiera quando possono, in tutta sicurezza, utilizzare la via di circolazione appropriata del dispositivo adiacente di separazione del traffico. Tuttavia, le navi di lunghezza inferiore a 20 metri, le navi a vela e le navi durante la pesca possono utilizzare la zona di navigazione costiera;
ii) nonostante le disposizioni del paragrafo d) i), le navi possono utilizzare una zona di navigazione costiera per entrare od uscire da un porto, un’installazione o una struttura al largo, una stazione di pilotaggio o qualsiasi altro posto che si trovi all’interno della zona di navigazione costiera o per evitare un pericolo immediato.
e) Una nave, ad eccezione di quelle che attraversano un dispositivo o che si immettono o escono da un senso unico, non deve di norma penetrare in una zona di separazione o attraversare una linea di separazione salvo:
i) in caso d’urgenza, per evitare un pericolo immediato;
ii) per pescare in una zona di separazione.
f) Le navi che navigano vicino alle estremità di un dispositivo di separazione del traffico devono usare una vigilanza particolare.
g) Le navi devono evitare, in tutta la misura possibile, di gettare l’ancora all’interno di un dispositivo di separazione del traffico o nelle zone vicine alle estremità.
h) Le navi che non utilizzano un dispositivo di separazione del traffico devono scostarsene il più ampiamente possibile.
i) Le navi intente a pescare non devono ostacolare il passaggio delle navi che seguono una via a senso unico.
j) Le navi d’una lunghezza inferiore a 20 metri e le navi a vela non devono ostacolare il passaggio delle navi a propulsione meccanica che seguono una via a senso unico.
k) Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua una operazione destinata al mantenimento della sicurezza della navigazione in un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.
l) Una nave con limitata capacità di manovra allorquando effettua operazioni di posa, riparazione o recupero di un cavo sottomarino all’interno di un dispositivo di separazione del traffico, è dispensata dall’osservanza della presente regola nella misura necessaria al compimento dell’operazione.Testo originale in inglese
(a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule.
(b) A vessel using a traffic separation scheme shall:
(i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that lane;
(ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone;
(iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the general direction of traffic flow as practicable.
(c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow.
(d) (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, vessels of less than 20 meters in length, sailing vessels and vessels engaged in fishing may use the inshore traffic zone.
(ii) Notwithstanding subparagraph (d)(i), a vessel may use an inshore traffic zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid immediate danger.
(e) A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except:
(i) in cases of emergency to avoid immediate danger;
(ii) to engage in fishing within a separation zone.
(f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes shall do so with particular caution.
(g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its terminations.
(h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable.
(i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane.
(j) A vessel of less than 20 meters in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane.
(k) A vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.
(l) A vessel restricted in her ability to maneuver when engaged in an operation for the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out the operation.Ottica STCW della guardia in plancia
Applica gli obblighi propri delle categorie di navi nelle Regole 9(b)–(c) e 10(i)–(j).
Seguire una corsia di traffico non dà una precedenza generale; restano gli altri obblighi anticollisione, compresa la Regola 8(f).
Costruisci il quadro del traffico con vista, udito, radar/ARPA e contesto cartografico.
Non lasciare che l'AIS o un rilevamento isolato sostituiscano l'osservazione sistematica.
Dopo la manovra, continua a controllare rilevamento, distanza, CPA/TCPA e distanza di passaggio finché l'altra nave non è definitivamente passata e libera.
Punti chiave d'esame
Inizia ogni scenario classificando l'incontro: raggiungimento, rotte opposte, rotte incrociate, canale stretto, separazione del traffico o visibilità ridotta.
Fra navi in vista, ogni nave che ne raggiunge un'altra deve tenersi discosta finché non l'abbia definitivamente passata e lasciata libera.
La Regola 13 prevale sulle Sezioni I e II della Parte B; non annulla le altre parti del Regolamento.
Le domande su canali e schemi di separazione del traffico misurano spesso la differenza tra 'tenersi fuori dalla rotta' e 'non intralciare'.
Leggi bene quella formulazione.
Metti alla prova le tue conoscenze
Esercitati su questo argomento e ripassa la spiegazione di ogni risposta.
Altre regole di questa Parte
- Servizio di vedetta appropriatoOgni nave deve mantenere in ogni momento un servizio di vedetta appropriato con la vista e l'udito, nonché con tutti i mezzi disponibili.
- Velocità di sicurezzaQualsiasi nave deve mantenere permanentemente una velocità di sicurezza tale da poter prendere adeguati provvedimenti efficaci per evitare un abbordo e per arrestarsi ad una distanza adattata alle circostanze ed alle condizioni esistenti.
- Rischio di abbordoa) Qualsiasi nave deve utilizzare tutti i sistemi disponibili, adeguati alle circostanze e alle condizioni esistenti, per determinare se esiste un rischio d’abbordo. Il rischio d’abbordo, se sussistono dubbi, deve essere considerato esistente.
- Manovra per evitare l'abbordoa) Qualsiasi manovra intrapresa per evitare un abbordo deve essere conforme alle regole stabilite nella presente parte e, se le circostanze lo consentono, essere eseguita decisamente, tempestivamente e conformemente ai buoni usi dell’arte marittima.
Ultima revisione:
