I miei moduli›M15 Diritto e guardia›25. Il diritto del mare, lo Stato di bandiera e il controllo dello Stato di approdo
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Il diritto del mare, lo Stato di bandiera e il controllo dello Stato di approdo

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Diritto e guardia≈ 4 min di lettura

Alto mare: libertà, pirateria, diritto di visita e inseguimento

1La lezione in parole semplici

In una frase

L'alto mare è libero per tutti, ma ha le sue leggi. Le navi da guerra possono visitare navi sospette; lo Stato costiero può inseguire al largo chi viola la legge.

Libertà

L'alto mare è aperto a tutti gli Stati (articolo 87). Le libertà comprendono navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte, pesca e ricerca scientifica, ciascuna soggetta ad altre norme. Vanno esercitate tenendo debitamente conto degli interessi altrui. In alto mare la tua nave è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, con poche eccezioni.

Pirateria

La pirateria (articolo 101) comprende violenza, sequestro o depredazione illeciti per fini privati, compiuti dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o aeromobile privati contro un'altra nave, un aeromobile, persone o beni a bordo. Avviene in alto mare o fuori dalla giurisdizione di qualsiasi Stato. Queste norme valgono anche nelle ZEE. Attacchi analoghi nelle acque interne, arcipelagiche o territoriali sono rapine a mano armata contro le navi. Ogni Stato può sequestrare navi pirata con navi da guerra, aeromobili militari o navi e aeromobili governativi autorizzati e chiaramente identificabili.

Diritto di visita

In assenza di poteri derivanti da trattati, l'articolo 110 consente a una nave da guerra di visitare una nave mercantile straniera se ha ragionevoli sospetti di pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, assenza di nazionalità o nazionalità celata identica alla propria. Per le trasmissioni, lo Stato della nave da guerra deve avere giurisdizione. Può prima verificare i documenti, poi approfondire se il sospetto persiste. Se il sospetto è infondato e la nave non lo ha giustificato con i suoi atti, è dovuto un risarcimento per perdite o danni subiti.

Diritto d'inseguimento

Uno Stato costiero può inseguire una nave straniera per violazioni delle leggi applicabili partendo dalle acque interne, arcipelagiche o territoriali, oppure dalla zona contigua, dalla ZEE o dalla piattaforma continentale. All'inizio la nave o una sua imbarcazione deve trovarsi lì. Prima dai un segnale visivo o sonoro di arresto a distanza visibile o udibile. L'inseguimento deve essere continuo, condotto da navi da guerra, aeromobili militari o navi e aeromobili governativi autorizzati e chiaramente identificabili. Termina quando la nave entra nel mare territoriale del proprio Stato di bandiera o di uno Stato terzo.

Cooperazione contro la droga

Secondo l'articolo 108, gli Stati cooperano per reprimere il traffico illecito di stupefacenti compiuto da navi in alto mare. Uno Stato di bandiera può chiedere assistenza ad altri Stati se ha ragionevoli sospetti su una nave che batte la sua bandiera. Il solo sospetto di droga non giustifica l'abbordaggio ai sensi dell'articolo 110; i trattati possono attribuire poteri distinti.

2Dati chiave

Libertà dell'alto mare
Art. 87: navigazione, sorvolo, cavi, pesca, ricerca
Pirateria
Nave/aeromobile privati attaccano un'altra nave; fini privati; anche nella ZEE
Diritto di visita
Art. 110: pirateria, schiavi, trasmissioni, apolide, propria bandiera celata
Diritto d'inseguimento
Art. 111: inizio nella zona pertinente, segnale di arresto, continuità
Fine dell'inseguimento
Ingresso nel mare territoriale dello Stato di bandiera o di uno Stato terzo

3Punti chiave

  1. 1

    In alto mare lo Stato di bandiera ha giurisdizione esclusiva, con le eccezioni previste.

  2. 2

    Pirateria: fini privati, nave o aeromobile privati contro un'altra nave; le norme valgono in alto mare e nelle ZEE.

  3. 3

    In assenza di poteri derivanti da trattati, l'articolo 110 limita le visite ai motivi elencati; il solo sospetto di droga non basta.

  4. 4

    Inseguimento: inizio nella zona pertinente, segnale, continuità; termina nel mare territoriale dello Stato di bandiera o di uno Stato terzo.

  5. 5

    Attacchi analoghi nelle acque interne, arcipelagiche o territoriali sono rapine a mano armata contro le navi.

4Errori frequenti

  • Errore: Un attacco a una nave ancorata in porto è pirateria secondo l'UNCLOS.

    Corretto: Attacchi analoghi nelle acque interne, arcipelagiche o territoriali sono rapine a mano armata contro le navi. Le norme sulla pirateria valgono anche nelle ZEE.

  • Errore: L'inseguimento può iniziare in alto mare quando lo Stato costiero viene a sapere di una violazione.

    Corretto: L'inseguimento deve iniziare mentre la nave si trova nella zona in cui si applica la legge e deve essere continuo.

  • Errore: Qualsiasi nave da guerra può perquisire qualsiasi mercantile in alto mare.

    Corretto: In assenza di poteri derivanti da trattati, l'articolo 110 consente visite solo per i motivi elencati, iniziando dal controllo dei documenti.

5Caso pratico e chiavi d'esame

Situazione

La tua nave frigorifera trasferisce pesce senza la licenza richiesta dallo Stato costiero, 20 NM all'interno della sua ZEE. Una motovedetta della guardia costiera, autorizzata e chiaramente identificabile, dà un segnale visibile di arresto. Ti allontani; ti insegue senza interruzioni e ti ferma 30 NM oltre la ZEE. È lecito?

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Sì. L'inseguimento inizia nella ZEE per una violazione della legge sulla pesca applicabile dello Stato costiero. La motovedetta è autorizzata e chiaramente identificabile, il segnale di arresto è visibile e l'inseguimento è continuo. Può proseguire oltre la ZEE. Deve terminare se la tua nave entra nel mare territoriale del proprio Stato di bandiera o di uno Stato terzo.

Chiavi d'esame

  • Articolo 87: libertà dell'alto mare; giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera.
  • Articolo 101, pirateria: fini privati, nave/aeromobile privati contro un'altra nave; applicazione nella ZEE tramite l'articolo 58(2).
  • Articolo 110: sospetta pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, assenza di nazionalità o nazionalità celata identica a quella della nave da guerra.
  • Articolo 111: inizio nella zona pertinente, segnale, continuità; termina nel mare territoriale dello Stato di bandiera o di uno Stato terzo.

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